Sospensione delle determine del Direttore generale ASUR n. 559 e n. 560 dell’8 ottobre 2007

Interrogazione n. 899

16/11/2007

“Sospensione delle determine del Direttore generale ASUR n. 559 e n. 560 dell’8 ottobre
2007”

a risposta orale urgente
Il sottoscritto Guido Castelli, Consigliere regionale del gruppo Alleanza Nazionale,
Premesso:
che il Direttore generale dell’ASUR, con la determina n. 559 dell’8 ottobre 2007, ha disposto di
decurtare del 50 per cento (da 50.000 a 25.000 euro) l’autonomia di spesa dei Direttori di Zona;
che il Direttore generale dell’ASUR, con la determina n. 560 dell’8 ottobre 2007, ha altresì
stabilito che i Direttori delle Zone territoriali possano procedere esclusivamente alle assunzioni di
personale a tempo determinato e indeterminato previsto nel programma delle assunzioni proposto
dalla direzione generale con propria precedente deliberazione n. 734/2006 (approvata con
delibera di Giunta regionale n. 1311 del 10 novembre 2006) e che conseguentemente non
possano addivenire all’indizione di procedure di selezione/reclutamento di personale dipendente,
a tempo determinato e indeterminato, stipulare contratti di lavoro che non rientrino nella citata
programmazione né instaurare incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o
qualsivoglia altra tipologia di lavoro;
Considerato:
che a seguito della mancata protesta che i Direttori di Zona hanno espresso per i contenuti
delle determine di cui sopra, il Direttore dell’ASUR, secondo quanto appreso dagli organi di
stampa, avrebbe sospeso l’efficacia dei due provvedimenti;
che l’articolo 21 quater, comma 2, della legge 241/1990 disciplina il procedimento di sospensione
degli atti amministrativi stabilendo in particolare che:
a) la sospensione può essere disposta per gravi ragioni, e per il tempo strettamente necessario
mediante la indicazione di un termine nel provvedimento di sospensione (termine che può
essere prorogato o differito per una sola volta e può essere altresì ridotto per sopravvenute
esigenze);
b) la competenza in ordine al provvedimento di sospensione è in capo alla medesima autorità
che ha emanato il provvedimento oggetto della sospensione; salvo che la legge espressamente
conferisca questo potere ad altro organo;
c) il provvedimento di sospensione deve essere espressamente motivato;
d) la sospensione sine die di un provvedimento amministrativo non è consentita;
Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto il sottoscritto Consigliere regionale
INTERROGA
il presidente della Giunta Regionale per sapere Se l’efficacia delle determine n. 559 e 560 del
Direttore Generale ASUR sia stata effettivamente sospesa e, in caso di risposta affermativa:
1) il numero, la tipologia e la data del provvedimento di sospensione;
2) il soggetto che lo ha adottato;
3) la motivazione e, più in particolare, l’indicazione delle gravi ragioni addotte a sostegno del
provvedimento di sospensione;
4) il periodo per il quale è stata decretata la sospensione.

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